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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

Consiglio di Istituto (con funzione di indirizzo politico)

Il C.d.I. è costituito dai rappresentanti dei genitori (n.8) ,dai rappresentanti dei Docenti(n.8) dai rappresentanti del personale non docente (n.2), dal Dirigente scolastico (membro di diritto).

Nella Scuola dell’Autonomia si ritiene necessaria la presenza del Dirigente Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) quale membro di diritto. Il supporto amministrativo è indispensabile alla efficienza ed efficacia dell’Organo Collegiale.

Il C.d.I. è presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso.

Competenze del C.d.I.

  1. Delibera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e approva il PTOF.
  2. Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell' I.C..
  3. Ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  4. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; esprime parere sull’andamento generale dell' I.C. e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.
  6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
  7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Il C.d.I. si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in vigore ed è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, almeno una volta ogni trimestre (sono esclusi i mesi di luglio e di agosto)

Alle sedute del C.d.I. possono assistere, senza diritto di parola tutti gli elettori.

Per rendere noto agli elettori la data e l’ordine del giorno delle riunioni è affisso un avviso all’albo di tutte le scuole. I verbali delle sedute del C.d.I. vengono numerati e conservati in formato elettronico, presso l'Istituto

Alle sedute del C.d.I. possono partecipare, a titolo consultivo o su richiesta del Consiglio stesso , gli specialisti con compito medico-psicopedagogico che operano in collaborazione con la scuola. Il C.d.I., quando lo ritenga opportuno, può anche sollecitare la presenza dei Rappresentanti degli Enti Locali.

Le sedute di norma non dovranno superare le 2 ore e 30 di durata e si dovranno tenere in giorni ed orari compatibili con le esigenze dei membri del Consiglio stesso.

Ciascuna seduta viene aperta nell’orario prestabilito, previo appello e verifica del numero legale (metà più uno dei componenti)

Il presidente dirige ed organizza il dibattito , modera la discussione sugli argomenti trattati, fa osservare il regolamento ed annuncia il risultato delle votazioni.

Decadenza membri del C.d.I.

I consiglieri vengono dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Il consigliere decaduto o dimissionario è surrogato dal primo candidato non eletto della lista di appartenenza.

Decadenza o Dimissioni del Presidente del C.d.I.

In caso di decadenza o dimissione del Presidente del C.d.I., la funzione del Presidente passa al Vice Presidente in carica. Il Consiglio provvede a designare al suo interno il nuovo Vice Presidente.

Pubblicizzazione degli atti

I verbali delle sedute del C.d.I. vengono numerati e conservati in formato elettronico presso la l'Istituto Comprensivo; all’inizio della seduta si dà lettura del verbale della seduta precedente e si procede alla relativa approvazione. La pubblicazione degli atti del Consiglio avviene mediante l’affissione in apposito Albo delle copie delle deliberazioni. L’affissione all’Albo è curata dal Segretario della Giunta, entro 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio; la copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. Per lo stesso periodo i verbali sono esibiti a chi - avendone titolo– presenti specifica richiesta, nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

 

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